martedì 4 febbraio 2014

Registro delle Unioni Civili: ecco la bozza di regolamento!


Ecco la bozza della proposta di deliberazione su cui sta lavorando la commissione Affari Istituzionali per l'istituzione del Registro delle Unioni Civili.
Di seguito, anche la bozza del regolamento.
Entrambe sono ancora oggetto di studio, integrazione ed eventuali modifiche.
A voi, per eventuali suggerimenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- che ai sensi dell’art. 1 dello Statuto Comunale di Barletta, “Il Comune, ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale, politico ed economico”;
 che, ai sensi dell’art. 2 comma a) dello Statuto del Comune di Barletta,  il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini, degli stranieri,  degli apolidi e della Comunità della “promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la vita, la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali”;

atteso che:
- già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”; - con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell’art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti; - ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

ritenuta - pertanto, l’opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);
visti • gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;
• la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale;
• la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;
• l’art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
• la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
• la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
• l’art. 4 del D.P.R. n.223 del 1989;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
• gli artt. 1, 2 e 80 dello Statuto del Comune di Barletta;
• gli artt. ……….. del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale; • il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente del settore Servizi Generali e Istituzionali, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili
E’ istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Barletta per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede […] a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione […] nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a) casa;
b) sanità e servizi sociali;
c) politiche per giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione;
g) trasporti.
4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili […] condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
5. All’interno del Comune di Barletta, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Rilascio di attestato di […] unione civile basata su vincolo affettivo
1. L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione.
2. L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale.
3. L’ufficio competente […] verifica l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro
1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Barletta.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro
1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Barletta determina la cancellazione d’ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all’altro componente una comunicazione.

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